Il codice di rito stabilisce che, in via generale, non è ammesso in cassazione il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. Da ultimo, i successivi rilievi, che attengono a vizi relativi al giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, impar possono formare oggetto https://kylerkoqru.blogcudinti.com/29642443/ricorso-in-cassazione-una-visión-general